Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 09/11/1978 (Rv. 394887 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (CADUTA DI UN PASSANTE IN UN TOMBINO STRADALE LASCIATO APERTO).*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (CADUTA DI UN PASSANTE IN UN TOMBINO STRADALE LASCIATO APERTO).*
La presunzione di responsabilita per il danno cagionato da cose in custodia (art 2051 cod civ) comporta che il danno sia prodotto dalla cosa stessa, o perche questa sia per intrinseca natura suscettibile di produrlo, o perche in essa siano insorti agenti dannosi: questa ipotesi non si verifica, e percio non e configurabile la responsabilita ex art 2051, quando il danno sia stato bensi provocato dalla cosa, per sua natura inattiva, ma per effetto dell'Azione su di essa esercitata dall'uomo. (nella specie, e stata esclusa la responsabilita per cose in custodia, per i danni subiti da un passante caduto in un tombino stradale privo di copertura, essendo derivati i danni non gia da un dinamismo proprio del manufatto, ma dall'opera del danneggiato, inseritasi, senza colpa di lui, nella situazione pericolosa determinata dal difetto di chiusura del tombino). (V 4417/77, mass n 388001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)