Sez. 3, Sentenza n. 4417 del 15/10/1977 (Rv. 388001 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - MERO COLLEGAMENTO SPAZIALE TRA L'AGENTE DANNOSO E LA COSA IN CUSTODIA - INSUFFICIENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - MERO COLLEGAMENTO SPAZIALE TRA L'AGENTE DANNOSO E LA COSA IN CUSTODIA - INSUFFICIENZA.*
La presunzione di responsabilita per il danno cagionato da cose in custodia (art 2051 cod civ) comporta che il danno sia prodotto dalla cosa stessa, o perche la medesima sia suscettibile per la sua intrinseca natura di produrlo, o perche in essa siano insorti agenti dannosi, ancorche provocati da elementi provenienti dall'esterno: non e cioe sufficiente, a tal fine, un mero collegamento spaziale tra l'agente dannoso e la cosa in custodia, sicche quello venga a trovarsi nell'ambito di essa e il danno risulti prodotto 'nella cosà anziche 'dalla cosà , ma si richiede che l'agente dannoso si inserisca intimamente nella cosa in custodia, si da alterarne la natura e il comportamento in modo tale da provocarne un intrinseco dinamismo dannoso. (nella specie la suprema Corte ha escluso la responsabilita della societa concessionaria di un'autostrada per i danni subiti da un automobilista venuto a collisione con un cane che si era immesso sulla Sede stradale). (Conf 2435/75, mass n 376318; (Conf 280/75, mass n 373492).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)