Sez. 1, Sentenza n. 8056 del 26/01/2004 Cc. (dep. 24/02/2004) Rv. 227117 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione delle regole del trattamento nei confronti di condannati per determinati reati - Prorogabilità del relativo provvedimento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma secondo bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole del trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma secondo dello stesso articolo, non comportando detta previsione alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, ma dovendosi al contrario ritenere che spetti comunque al giudice dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza di detta capacità.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)