Sez. 1, Sentenza n. 3947 del 22/12/2004 Cc. (dep. 03/02/2005) Rv. 230743 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento di sospensione delle regole del trattamento nei confronti di condannati per determinati reati - Proroga - Controllo di legittimità del tribunale di sorveglianza - Contenuto e limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel controllo di legittimità del provvedimento ministeriale di proroga della sospensione, ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), delle regole di trattamento, il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare gli elementi indicati in esso e a sottoporli ad autonomo vaglio critico, accertando se le informazioni delle autorità competenti forniscano dati recenti e realmente significativi sulla persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, ovvero se esse si limitino a riprodurre la sua biografia delinquenziale e giudiziaria senza alcun riferimento ad altre apprezzabili e concrete circostanze idonee a provarne l'attuale pericolosità e la cessazione dei collegamenti con l'associazione criminale, come l'eventuale dissolvimento del sodalizio di appartenenza, la durata della sottoposizione al regime differenziato e i risultati del trattamento carcerario, che rimane un parametro non eludibile di valutazione in relazione alla funzione rieducativa della pena. V. Corte cost., 23 dicembre 2004 n. 417
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)