Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 04/03/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 227975 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione delle regole di trattamento nei confronti di condannati per determinati delitti - Prorogabilità del relativo provvedimento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma secondo-bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole di trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma secondo dello stesso articolo, non comportando detta previsione alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, in quanto incombe comunque al giudice l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine all'attuale esistenza di quella capacità e del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza di vincoli con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)