Sez. 1, Sentenza n. 42026 del 06/07/2018 Cc. (dep. 26/09/2018) Rv. 273974 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito per spese di giustizia e mantenimento in carcere – Condizioni – Indicazione – Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto dall'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del magistrato di sorveglianza, che, a fronte di un debito per spese di giustizia non particolarmente elevato, ha escluso che le condizioni economiche della richiedente potessero considerarsi disagiate, avuto riguardo al reddito annuo dalla stessa percepito e agli immobili di cui era proprietaria).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)