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Sez. 1, Sentenza n. 48400 del 23/11/2012 Cc. (dep. 13/12/2012) Rv. 253979 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito per spese di giustizia e mantenimento in carcere - Condizioni - Stato di indigenza - Necessità - Esclusione - Difficoltà e ristrettezze economiche - Sufficienza.
Stato
decisa il 2012-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253979-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto sia dall'abrogato art. 56 della legge n. 354 del 1975 che dal vigente art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)