Sez. 1, Sentenza n. 48400 del 23/11/2012 Cc. (dep. 13/12/2012) Rv. 253979 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito per spese di giustizia e mantenimento in carcere - Condizioni - Stato di indigenza - Necessità - Esclusione - Difficoltà e ristrettezze economiche - Sufficienza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto sia dall'abrogato art. 56 della legge n. 354 del 1975 che dal vigente art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero ed il reinserimento sociale.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)