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Sez. 5, Sentenza n. 22386 del 21/05/2025 Cc. (dep. 13/06/2025) Rv. 288199-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Esecuzione - Polizia giudiziaria
Stato
decisa il 2025-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288199-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

delegata - Indicazione al destinatario di luoghi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati dal giudice - Possibilità - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, la polizia giudiziaria, delegata per l'esecuzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, non può indicare al destinatario luoghi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel provvedimento cautelare, ma può, se necessario, specificare la localizzazione geografica degli stessi. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatte anomale prescrizioni, non riguardando il provvedimento cautelare, ma la sua esecuzione, non possono essere contestate con il rimedio del riesame, ma solo attraverso un'istanza rivolta al giudice che ha disposto la misura).

Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)