Sez. 6 - , Sentenza n. 2242 del 17/12/2020 Cc. (dep. 19/01/2021) Rv. 280588 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati - Necessità della indicazione specifica dei luoghi oggetto del divieto - Esclusione - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, è legittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente quali siano i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire "per relationem" con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall'imputato, costui deve immediatamente allontanarsene. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente ragionando, si consentirebbe all'agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell'elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la "ratio" della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)