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Sez. L, Sentenza n. 6379 del 05/12/1984 (Rv. 437962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - OGGETTO DI UN AUTONOMO DIRITTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - OGGETTO DI UN AUTONOMO DIRITTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*

L'anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto - come tale suscettibile di prescrizione decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto - ma rappresenta un fatto giuridico (come il tempo in genere) rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale (come quello ad una qualifica superiore oppure ad una determinata posizione nell'azienda) e patrimoniale (come quelli alla retribuzione prevista per la predetta qualifica, agli scatti di anzianità, all'indennità di fine rapporto). Pertanto, il problema della prescrizione va posto non rispetto all'anzianità di servizio in sè considerata bensì rispetto agli specifici diritti che da essa derivano, i quali vanno azionati nei previsti termini di legge, con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia datato l'inizio del rapporto di lavoro al momento dell'inquadramento definitivo del lavoratore, senza tener conto del periodo di avventiziato, sono suscettibili di prescrizione, per effetto del decorso del tempo in costanza del rapporto di lavoro, soltanto il diritto alle differenze retributive e quello agli scatti di anzianità, ma non anche il diritto al computo della maggiore anzianità agli effetti della indennità di fine rapporto, sorgendo il corrispondente diritto soltanto con la cessazione del rapporto stesso. (contra 7385/83, mass n 431977; (contra 6389/81, mass n 417187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)