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Sez. 5, Sentenza n. 5807 del 19/04/2001 (Rv. 546093 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Copia di ordinanza istruttoria ed avviso dell'udienza di trattazione in appello - Comunicazione a cura della segreteria della commissione regionale - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546093-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di procedimento tributario, la mancata comunicazione al contribuente appellato, a cura della segreteria della commissione tributaria regionale, tanto della copia di un'ordinanza istruttoria quanto dell'avviso dell'udienza di trattazione dell'appello integra gli estremi (oltre che della violazione di specifiche norme del processo tributario: art. 7 comma terzo D.Lgs 546/1992 in relazione all'art. 134 cod. proc. civ., quanto all'ordinanza istruttoria; art. 31 comma primo e sessantunesimo D.Lgs. cit. quanto all'avviso dell'udienza d'appello) della violazione del diritto di difesa dell'appellato stesso, con conseguente nullità sia del procedimento d'appello, sia della sentenza emessa all'esito della sua definizione.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 31 com. 1, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)