Sez. 5, Sentenza n. 3112 del 17/03/2000 (Rv. 534848 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Udienza di trattazione - Comunicazione - Oneri a carico della Segreteria della Commissione tributaria e vizi relativi - Perduranza anche nella nuova disciplina prevista dall'art. 31, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
Il principio - giĆ proprio della disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 - secondo cui i vizi della comunicazione dell'udienza di trattazione non erano addebitabili all'appellante, in quanto la segreteria della Commissione curava l'effettuazione della stessa, deve ritenersi operante anche nella nuova disciplina del contenzioso tributario che prevede, all'art. 31, primo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992, che sia la segreteria della Commissione a dare comunicazione, alle parti costituite, della data di trattazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)