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Sez. 1, Sentenza n. 5361 del 06/05/1992 (Rv. 477115 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Notifica a cura della segreteria | Vizio della notifica dell'appello determinante nullità assoluta - Rilievo da parte della commissione tributaria centrale - Conseguenze - Rinvio al giudice competente per il giudizio di appello - Necessità - Rinnovazione della notifica dell'appello a cura dell'ufficio onerato - Nuova celebrazione del giudizio di appello.
Stato
decisa il 1992-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477115-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Notifica a cura della segreteria

Nel sistema di contenzioso tributario, i vizi della notificazione dell'appello non sono addebitabili all'appellante, in quanto gli adempimenti successivi alla presentazione dell'appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata sono a carico di tale segreteria (art. 22 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), che cura l'effettuazione della notifica senza che per tale attività siano previsti termini ovvero sia ipotizzabile alcuna decadenza. Pertanto, nel caso in cui la Commissione Tributaria Centrale rilevi un vizio della notificazione dell'appello che ne determini la nullità assoluta, non può limitarsi a dichiarare tale nullità (nonché quella del procedimento e della decisione di secondo grado), ma deve disporre il rinvio al giudice competente per il giudizio di appello, a norma dell'art. 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, al fine di consentire una nuova celebrazione di quel giudizio, previa la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, a cura dell'ufficio onerato di tale adempimento, e la rituale costituzione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)