diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1801 del 14/04/1989 (Rv. 462493 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1989-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462493-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA - DIFFERENZA.*

Il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dallo art. 114 cod. proc. civ. si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell'art. 1226 cod. civ., in quanto, mentre il primo presuppone l'istanza delle parti e importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso anche d'ufficio a criteri equitativi per supplire alla incompletezza della prova del danno risarcibile. (Conf 1120/86, mass n 444621; (Conf 1334/81, mass n 411946; (Conf 3533/72, mass n 361485; (Conf 4052/69, mass n 344573).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)