Sez. 2, Sentenza n. 1334 del 10/03/1981 (Rv. 411946 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - DIFFERENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - DIFFERENZE.*
Il potere di emettere una decisione secondo equita, previsto dallo art 114 cod proc civ si distingue nettamente dal potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell'art 1226 cod civ; il primo importa, infatti, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso a criteri equitativi per supplire all'incompletezza della prova del danno risarcibile. (V 273/70, mass n 345135; (V 4052/69, mass n 344573; (Conf 3533/72, mass n 361485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)