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Sez. 3, Sentenza n. 3904 del 07/09/1977 (Rv. 387597 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387597-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione della domanda giudiziale, da parte del giudice del merito, consistendo in un giudizio di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita. Quando pero venga denunciato un vizio di extrapetizione, che rientra nel novero degli errores in procedendo, la Corte di Cassazione puo compiere indagini di fatto sulla base degli Atti processuali ed accertare, con cognizione piena, l'esistenza o meno del detto vizio. (Conf 1964/71, mass n 352550; (2646'70, mass n 349069; (1127'70, mass n 346694).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)