Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 01/02/2011 (Rv. 616606 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Legge di riforma del rito cautelare - Ambito temporale di efficacia - Sequestri autorizzati anteriormente al 1° gennaio 1993 - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
I procedimenti cautelari introdotti in corso di causa dopo il 1° gennaio 1993 sono soggetti alla disciplina cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e ss. cod. proc. civ., a nulla rilevando che la causa di merito nel corso della quale è stata formulata l'istanza cautelare fosse già pendente a tale data. Ne consegue che l'eventuale provvedimento di sequestro pronunciato in accoglimento della suddetta istanza sfugge alla comminatoria di inefficacia di cui all'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 7 ottobre 1994 n. 571 (convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673, alla stregua del quale tutti i sequestri autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso perdono efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale sono stati concessi), che si riferisce ad un'ipotesi di inefficacia applicabile soltanto ai sequestri autorizzati (ante causam od in corso di causa) prima del 1° gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST., Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 4 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)