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Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 04/03/1999 (Rv. 523821 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA | Nuova disciplina dei procedimenti cautelari ex art. 669 terdecies cod.proc.civ. - Soppressione del giudizio di convalida del sequestro - Disposizione transitoria dei sequestri anteriormente autorizzati ex art. 4, comma quinto, D.L. 571 del 1994 - Sequestri non convalidati (pur con sentenza ancora soggetta ad impugnazione) - Inefficacia - Proponibilità in appello della questione attinente alla legittimità della statuizione che ha negato la convalida a fini diversi da quello di ripristinare l'efficacia della misura cautelare con la convalida del sequestro.
Stato
decisa il 1999-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523821-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA

In tema di procedimenti cautelari, ai giudizi iniziati anteriormente alla nuova disciplina ex art. 669 "terdecies" cod.proc.civ. - che ha soppresso il giudizio di convalida del sequestro, dando vita al sistema dei reclami - si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, che dispone, per ragioni di armonizzazione con la nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri non convalidati con sentenza pur soggetta ancora ad impugnazione. Ne consegue che in nessun caso l'impugnazione della sentenza che abbia rigettato l'istanza di convalida può realizzare il risultato di ripristinare l'efficacia della misura cautelare con la convalida del sequestro. Tuttavia, l'appello avverso la statuizione che ha negato la convalida è proponibile ad altri fini, se le parti vi abbiano interesse. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza in materia di revocatoria fallimentare della Corte di merito che, nel rigettare l'appello incidentale del curatore fallimentare nei confronti della decisione di primo grado in ordine alla mancata convalida, per asserita inidoneità dell'oggetto, del sequestro eseguito su quote di partecipazione di una società a r.l., cedute da altra società poi fallita, aveva ritenuto inammissibile anche la domanda subordinata diretta ad accertare, ai soli fini del riconoscimento delle spese del procedimento cautelare, la legittimità del sequestro delle stesse quote attuato prima del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 13, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 4 com. 5, Legge 06/12/1994 num. 673

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)