Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 07/03/1978 (Rv. 390496 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN SUOLO PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEI SINGOLI APPARTAMENTI DI EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - CONFIGURABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN SUOLO PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEI SINGOLI APPARTAMENTI DI EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - CONFIGURABILITA.*
Anche al fine dell'applicazione dell'imposta di registro, l'atto, con il quale i comproprietari pro indiviso di un suolo perseguano lo scopo di acquistare la proprieta esclusiva dei singoli appartamenti di edificio da costruire, puo concretamente tradursi in un negozio di divisione del futuro fabbricato, ovvero in una concessione ad aedificandum, con la Costituzione di reciproci diritti reali di superficie, ammissibile anche nei rapporti fra condomini. (V 4231/74, mass n 372904).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)