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Sez. 1, Sentenza n. 3929 del 23/06/1980 (Rv. 407822 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO-INDIVISO DI UN SUOLO PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEI SINGOLI APPARTAMENTI DI EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407822-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - DIVISIONE - ATTO STIPULATO DAI COMPROPRIETARI PRO-INDIVISO DI UN SUOLO PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEI SINGOLI APPARTAMENTI DI EDIFICIO DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO OVVERO CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DISTINZIONE.*

Il contratto con il quale i comproprietari di un'area edificatoria, acquistata pro indiviso, stabiliscono di costruirvi un fabbricato condominiale, ai sensi e per gli effetti dell'art 1117 cod civ, determinando dettagliatamente le porzioni concrete di tale edificio destinate ad essere di proprieta esclusiva di ciascuno, si da non rendere necessari ulteriori Atti traslativi o dichiarativi, non integra necessariamente una reciproca concessione ad aedificandum, e cioe una reciproca Costituzione di diritti di superficie sottoposta all'imposta proporzionale di registro, ma puo configurare anche un atto di divisione di cosa futura, soggetto alla minore imposta graduale di registro, ove rivolto a conseguire l'attribuzione automatica della proprieta individuale delle diverse porzioni di fabbricato, senza far ricorso all'istituto della superficie. A tal fine, l'indagine del giudice del merito diretta a stabilire la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, deve tener conto che la concessione reciproca di diritti di superficie comporta l'acquisto, a costruzione ultimata, della proprieta superficiaria e non di quella assoluta dei singoli appartamenti, e che, quindi, non corrispondendo all'intento comunemente perseguito dalle parti, deve risultare chiaramente attraverso l'interpretazione del contratto, il quale, in caso contrario, va qualificato come divisione. (Conf 1621/80, mass n 405211; (Conf 3241/79, mass n 399610; (Conf 5806/78, mass n 395627; (Conf 2263/78, mass n 391667; (Conf 1123/78, mass n 390496; (Conf 2230/77, mass n 385949; (Conf 3630/76, mass n 382364; (Conf 3357/76, mass n 382150; (Conf 1293/75, mass n 374792; (Conf 4231/74, mass n 372904).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 49, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)