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Sez. 1, Sentenza n. 969 del 16/02/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 200811 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Reati per i quali l'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario prevede divieti alla concessione dei benefici - Reato continuato - Unicità della pena - Condanna per più reati in continuazione - Possibilità di scindere la pena ai fini della concessione del beneficio quando sia stata espiata la parte di pena riferibile al reato ostativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200811-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

La condanna per più reati legati dal vincolo della continuazione è da considerarsi come pena unica e perciò non potrà applicarsi il regime della semilibertà quando l'imputato sia stato condannato anche per uno dei reati per i quali è fatta esplicita esclusione della concessione delle misure alternative alla detenzione anche se questi abbia espiato una parte della pena pari a quella irrogata per il reato associativo previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 ostativo alla concessione della semilibertà, a meno che non risulti che lo stesso abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)