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Sez. 6, Sentenza n. 3356 del 04/09/1997 Cc. (dep. 10/12/1997) Rv. 210315 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Condannati per delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - Cumulo di pene comprensivo anche di quelle relative a taluno di detti reati - Concedibilità dei benefici solo a condizione che il soggetto collabori con la giustizia - Possibilità di scindere, in caso di continuazione, la pena inflitta per gli altri reati onde prescindere da detta condizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210315-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, non è consentito scindere il cumulo giuridico derivante dalla applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., a cui per legge consegue un unico regime della pena in esecuzione e la esclusione di misure alternative, salva l'ipotesi della collaborazione con la giustizia, quando uno dei reati in continuazione è ostativo ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario. (Difforme, Corte cost., sent. n. 361 del 27 luglio 1994; Vedi Cass., sez. un., sent. n. 15, c.c. 26 novembre 1997, dep. 3 febbraio 1998, P.M. in proc. Varnelli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)