Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 25/05/2002 (Rv. 554706 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Criterio di valutazione automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità ai terreni fatti oggetto, negli strumenti urbanistici, di destinazione edificatoria - Esistenza di vincoli di piano (nella specie, verde pubblico attrezzato) - Conseguenze - Equiparazione dei terreni ai suoli inedificabili - Esclusione - Rilevanza ai fini della concreta determinazione del valore venale - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del criterio di valutazione automatica "per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", non è esclusa dall'esistenza di vincoli di piano che incidono sulla edificabilità (nella specie, verde pubblico attrezzato), atteso che tali vincoli non sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili - equiparandoli a quelli assolutamente inedificabili -, ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni stessi.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)