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Sez. 1, Sentenza n. 5358 del 06/05/1992 (Rv. 477112 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami | Provvedimento del giudice delegato di esecuzione di un piano di riparto parziale - Reclamo - Decreto di sospensione del riparto e di accantonamento delle somme emesso dal Tribunale fallimentare - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477112-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che, decidendo sul reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che abbia reso esecutivo un piano di riparto parziale, abbia ordinato la sospensione del riparto e l'accantonamento delle somme fino all'esito del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 113 n. 3 legge fallimentare, atteso che tale decreto difetta di carattere decisorio, in quanto non incide sui diritti soggettivi dei creditori, né limita le possibilità di soddisfarne i crediti, ma assume solo natura cautelare ed ordinatoria circa tempi, cadenze e modi del riparto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)