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Sez. L, Sentenza n. 12828 del 03/09/2003 (Rv. 566503 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Indispensabilità ai fini della decisione - Nozione.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566503-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nel rito del lavoro sono riconosciuti al giudice particolari poteri d'ufficio sia in primo grado che in appello, in deroga al principio dispositivo della prova proprio del processo civile ordinario; in particolare, ex art. 437 cod. proc. civ., egli ha la facoltà discrezionale di ammettere nuove prove anche in appello, subordinata soltanto ad una valutazione di fatto in ordine alla indispensabilità del mezzo di prova, che sussiste qualora il giudice del gravame, in mancanza di quel mezzo di prova, sulla base dei dedotti motivi di impugnazione, ritenga che attraverso l'istruttoria espletata in primo grado non sia stata completamente accertata la sussistenza del fatto costitutivo del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)