Sez. L, Sentenza n. 136 del 09/01/2003 (Rv. 559528 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Indispensabilità ai fini della decisione - Rilevanza - Prove oggetto di decadenza in primo grado - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Nel processo del lavoro, l'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado di appello è subordinata alla condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche di ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa, deve essere interpretato nel senso che non è permessa l'ammissione dei mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza nel pregresso grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)