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Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982 (Rv. 418471 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418471-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il giudice del merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 cod. proc. civ., è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per le decisioni, né per ottemperare all'Obbligo della motivazione è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali e a confutare ogni argomentazione prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonde il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. (Conf 762/81, mass n 411239; (Conf 137/80, mass n 403521).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)