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Sez. L, Sentenza n. 762 del 05/02/1981 (Rv. 411239 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE E CONFUTAZIONE DETTAGLIATE DELLE SINGOLE ARGOMENTAZIONI SVOLTE DALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411239-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE E CONFUTAZIONE DETTAGLIATE DELLE SINGOLE ARGOMENTAZIONI SVOLTE DALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalita del giudice del merito, il quale non e tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali ed a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti, dovendo soltanto fornire una esauriente e convincente motivazione della decisione adottata, sulla base degli elementi che ritiene piu attendibili e pertinenti. (Conf 137/80, mass n 403521).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)