Sez. 5, Sentenza n. 10089 del 13/05/2005 (Rv. 581775 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Domicilio eletto o residenza dichiarata - Assoluta incertezza - Conseguenze - Avviso di trattazione della causa - Notificazione presso la segreteria della commissione tributaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario, a norma dell'art. 17, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, qualora manchino l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, ovvero se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della commissione. Ne consegue che la notificazione dell'avviso di trattazione della causa in segreteria, effettuata dopo l'inutile tentativo presso l'unico domicilio eletto noto, è conforme alla legge e che, in tal caso, non si realizza alcuna violazione del principio del contraddittorio (nella fattispecie, il difensore domiciliatario del contribuente aveva omesso di notificare la variazione dell'indirizzo del proprio studio professionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)