Sez. L, Sentenza n. 1483 del 23/03/1989 (Rv. 462292 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - GENERICO RISCHIO DELLA STRADA - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - GENERICO RISCHIO DELLA STRADA - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
L'infortunio in itinere può ritenersi verificato in occasione di lavoro - sì da essere quindi ricompreso nella tutela assicurativa obbligatoria - ogni qual volta l'attività anteriore, od anche successiva, alla vera e propria prestazione di lavoro sia richiesta dalle particolari modalità di siffatta prestazione, prescindendo dalla volonta di scelta del lavoratore; pertanto il generico rischio della strada (al quale sono esposti indistintamente tutti gli utenti della medesima) può diventare rischio specifico di lavoro allorquando il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, perché indotto dalla necessità di raggiungere sollecitamente il posto di lavoro e dall'accertata carenza od inadeguatezza di convenienti mezzi pubblici di trasporto o di mezzi posti a disposizione dal datore di lavoro. (V 5354/88, mass n 459999; (V 1745/88, mass n 457735; (V 956/88, mass n 457303).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)