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Sez. L, Sentenza n. 5354 del 04/10/1988 (Rv. 459999 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459999-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - norma che è compresa fra quelle applicabili, ai sensi dell'art. 190 dello stesso d.P.R., anche ai dipendenti dello stato e delle aziende autonome statali-, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce, per l'infortunato, l'iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili, nella loro immediatezza temporale, con la seconda; C) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto, alla luce del principio di cui all' art. 16 cost., della possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro purché la distanza tra tali luoghi appaia ragionevole. (V 6625/87, mass n 454855; (V 4657/87, mass n 453317; (V 5600/82, mass n 423355).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)