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Sez. 1, Sentenza n. 10671 del 09/05/2006 (Rv. 591146 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notifica non eseguita nei termini - Inesistenza - Configurabilità - Rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Ordinanza concessiva di termine per la rinnovazione della notifica - Nullità - Fattispecie relativa a notifica non eseguita nel termine di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. per essere risultato il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato, ed eseguita nel termine (illegittimamente) concesso per la rinnovazione.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591146-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

In caso di notifica non eseguita nei termini previsti (nella specie, nel termine annuale per la riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ., per essere risultato il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato), trattandosi di atto giuridico inesistente, esso non è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. né di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ., non rilevando la circostanza che la notifica sia stata eseguita nel termine successivamente, concesso dal giudice per la rinnovazione. È peraltro nulla l'ordinanza con la quale sia stata, illegittimamente concessa detta rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)