Sez. U, Sentenza n. 17914 del 23/08/2007 (Rv. 598258 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Parti necessarie del giudizio impugnatorio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione - Individuazione - Notificazione del ricorso nei confronti di soggetti privi di legittimazione - Conseguenza - Inesistenza della notificazione con correlata insanabilità della stessa - Effetto - Inammissibilità del ricorso.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell'apposita Sezione del Cons. Sup. Magistratura dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la Suprema Corte, ragion per cui, qualora il magistrato sanzionato notifichi il ricorso per cassazione in via esclusiva a soggetti privi di legittimazione (come nella specie, il Cons. Sup. Magistratura e la sua Sezione disciplinare), la relativa notifica deve qualificarsi come inesistente, siccome effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ovvero con consegna dell'atto a persona ed in luogo assolutamente non riferibili ai destinatari passivamente legittimati) e, quindi, inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto notificatorio. In tal caso, gli effetti conseguenti alla configuratasi inesistenza della notificazione non possono essere impediti invocando gli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., inerenti la rilevabilità e la sanatoria della nullità, poiché le circostanze ivi previste possono valere a sanare una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale, mentre non può porsi rimedio ad una situazione nella quale l'atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia affatto venuto in essere nel mondo giuridico. Pertanto, ricorrendo tale eventualità e non potendo disporsi nemmeno la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (presupponendo anche siffatta norma un'ipotesi di notificazione nulla), il predetto ricorso per cassazione avverso le sentenze disciplinari deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)