Sez. 3, Sentenza n. 586 del 22/01/1999 (Rv. 522531 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Appello sulla sentenza di primo grado - Dichiarazione di inammissibilità - Conseguenze - Titolo da notificare in forma esecutiva - Sentenza di primo grado.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
In tema di processo di esecuzione, qualora l'espropriazione forzata trovi fondamento in una condanna pronunciata con sentenza di primo grado, ed il precetto sia notificato dopo che l'appello proposto avverso detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, il titolo da notificarsi al debitore in forma esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio è rappresentato dalla sentenza di primo grado, e non da quella di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)