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Sez. 3, Sentenza n. 29205 del 12/12/2008 (Rv. 606231 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Di appello - Titolo esecutivo - Esclusività - Statuizione contenente la data di scadenza di un contratto di locazione - Validità ed efficacia del titolo esecutivo - Mancata indicazione della data di rilascio ex art. 56 della legge n. 393 del 1978 - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606231-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

La sentenza di appello che confermi quella di primo grado in ordine alla data di scadenza del contratto di locazione, ma non contenga la fissazione del termine per il rilascio previsto dall'art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392, indicato invece nella pronuncia impugnata, costituisce l'esclusivo titolo esecutivo da notificare, unitamente al precetto (non avendo il provvedimento omesso alcun contenuto decisorio ed essendo possibile solo il ricorso al giudice dell'esecuzione per l'indicazione della data di rilascio), in quanto la sentenza d'appello si sostituisce sempre a quella impugnata, tanto se la riforma, quanto se la conferma e, conseguentemente, contiene tutti gli estremi necessari per l'esercizio della pretesa esecutiva, salvo il caso in cui non si determini alcun giudicato sulla pretesa sostanziale, ma soltanto un giudicato formale relativo esclusivamente alla improcedibilità - improponibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)