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Sez. L, Sentenza n. 3427 del 24/04/1990 (Rv. 466809 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - DI NATURA FORMALE E DI NATURA SOSTANZIALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1990-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466809-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - DI NATURA FORMALE E DI NATURA SOSTANZIALE - ESTREMI.*

La fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale è collegata al ricorso di due indefettibili presupposti, l'uno di natura formale, consistente nell'espletamento di previe procedure conciliative, integranti - quale che ne sia l'esito e, quindi, a prescindere dal fatto che le trattative intercorse con le organizzazioni sindacali siano poi state concluse o meno da un accordo - il requisito della garanzia minima per i lavoratori; l'altro di natura sostanziale, consistente nel dimostrato effettivo ridimensionamento aziendale, vale a dire nella definitiva soppressione di una parte dell'attività economica dell'impresa e non già in una semplice riorganizzazione di questa: ciò che integra propriamente la causa giuridica e cioè la funzione economico-sociale in ragione della quale l'ordinamento riconosce tale tipo di licenziamento. (V 87/88, mass n 456740; (V 5460/87, mass n 454028).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)