Sez. 1, Sentenza n. 5489 del 23/06/1987 (Rv. 454028 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - NOTIFICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL'INFRAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - MANCANZA DELLA RELATA DI NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL FUNZIONARIO ACCERTANTE - EFFETTI INVALIDANTI - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - NOTIFICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL'INFRAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - MANCANZA DELLA RELATA DI NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL FUNZIONARIO ACCERTANTE - EFFETTI INVALIDANTI - ESCLUSIONE.*
In tema di sanzioni amministrative, qualora la notificazione degli estremi dell'infrazione sia stata effettuata dal funzionario che l'ha accertata, a mezzo del servizio postale, come consentito dall'art. 14 quarto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, la circostanza che detto funzionario non abbia provveduto a stendere sull'atto la relata di tale notificazione integra una mera irregolarità , priva di effetti invalidanti.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)