Sez. 3, Sentenza n. 432 del 17/01/1981 (Rv. 410906 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*
A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979 n 2 con la quale e stata data l'interpretazione autentica della legge n 590 del 1965, con le modificazioni e integrazioni della legge 817 del 1971, il termine per il pagamento del riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto, decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o del successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, ovvero, quando sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto stesso. (Conf 5531/80, mass n 409393; (Conf 1264/80, mass n 404764; (Conf 2246/79, mass n 398598; (Conf 1870/79, mass n 398253; (Conf 240/79, mass n 398811).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)