Sez. 1, Sentenza n. 1646 del 02/03/1990 (Rv. 465634 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RIGETTO DELLA ISTANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RIGETTO DELLA ISTANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento reso sull'istanza di correzione di una sentenza, in esito al procedimento contemplato dall'art. 288 cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, per difetto di natura decisoria, non soltanto quando detta istanza venga accolta (salva restando l'impugnabilità della sentenza relativamente alla parte corretta), ma anche quando sia respinta (nella specie, sul rilievo della sua inammissibilità rispetto ad errore contenuto in copia autentica e non nell'originale della sentenza), posto che, in entrambe le ipotesi, si tratta di determinazioni di natura amministrativa, non incidenti sui diritti sostanziali o processuali delle parti. (V 1986 n 2568 mass 445655; (V 1982 n 5749 mass 423480; (V 1981 n 5138 mass 415931; (V 1976 n 4248 mass 382936).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)