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Sez. 1, Sentenza n. 18730 del 17/09/2004 (Rv. 577606 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Proposizione entro il termine - Prova - Onere - Ricorrente - Atto opposto - Intervenuta notificazione - Necessità - Mancata notificazione - Decorrenza del termine di opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577606-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il principio secondo cui, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, grava sul ricorrente non solo l'onere di proporla entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto (nella specie, cartella esattoriale, sul presupposto che non fosse in precedenza stato notificato alcun atto di accertamento dell'infrazione stradale né alcuna ingiunzione di pagamento della sanzione), ma anche quello di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, non toglie che l'assolvimento di quest'ultimo onere postula che l'atto contro cui l'opposizione è rivolta sia stato notificato. Ne consegue che, ove la notifica sia invece del tutto mancata, e l'atto sia venuto "aliunde" a conoscenza del destinatario, difettano gli estremi di certezza circa il modo, la data ed il luogo della consegna proprio in vista dei quali la notifica è prescritta, sicché non può dirsi che il termine per proporre opposizione contro quell'atto prenda a decorrere se la notificazione dell'atto medesimo non vi sia stata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)