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Sez. 3, Sentenza n. 639 del 23/01/1987 (Rv. 450356 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO RINNOVATOSI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RECESSO DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO AL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450356-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO RINNOVATOSI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RECESSO DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO AL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - CONDIZIONI.*

Il contratto di locazione abitativa uscito, a seguito di rinnovazione verificatasi nel vigore della legge n. 392 del 1978, dal regime transitorio non è passibile di recesso da parte del locatore per i motivi indicati dall'art. 59 della richiamata legge, ma il locatore alla scadenza del contratto può fare ricorso allo speciale procedimento per convalida di sfratto ove il conduttore, malgrado rituale disdetta, non abbia rilasciato l'immobile locato. (Conf 6140/84, mass n 437782; (Conf 1461/83, mass n 426286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)