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Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 25/02/1983 (Rv. 426286 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - VERIFICATASI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE SULL'EQUO CANONE - DURATA MINIMA QUADRIENNALE EX ART. 1 DELLA SUDDETTA LEGGE - APPLICABILITÀ - RECESSO ANTICIPATO DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426286-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - VERIFICATASI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE SULL'EQUO CANONE - DURATA MINIMA QUADRIENNALE EX ART. 1 DELLA SUDDETTA LEGGE - APPLICABILITÀ - RECESSO ANTICIPATO DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il contratto di locazione abitativa, tacitamente rinnovato alla scadenza convenzionale verificatasi sotto il vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), è soggetto alla durata minima quadriennale ivi stabilita (art. 1) per le locazioni abitative, senza possibilità di recesso anticipato del locatore (previsto solo per i contratti soggetti alla disciplina transitoria di cui agli artt. 58 e seguenti della citata legge), con la conseguente non operatività per tale contratto delle ipotesi di recesso del locatore contemplate dall'art. 59 della legge in questione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)