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Sez. 3, Sentenza n. 6140 del 27/11/1984 (Rv. 437782 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA - SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO RINNOVATOSI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N. 392/1978 - RECESSO DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437782-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA - SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO RINNOVATOSI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N. 392/1978 - RECESSO DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il contratto di locazione abitativa uscito, a seguito di rinnovazione verificatasi nel vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, dal regime di disciplina transitoria posto dalla stessa legge, non è passibile di recesso da parte del locatore per i motivi indicati all'art. 59 della richiamata legge. (Conf 1461/83, mass n 426286).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)