Sez. 1, Sentenza n. 1061 del 12/02/1996 (Rv. 495813 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 - Riserva di legge - Comunicazione di sanzioni da parte di fonti subordinate - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
L'art. 1 legge n. 689 del 1981, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, così ponendo una riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 Cost., impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un'ordinanza del Sindaco (disciplinante, nella specie, l'immissione di alcune utenze private nella fogna comunale).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)