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Sez. 1, Sentenza n. 3039 del 13/01/2005 Cc. (dep. 31/01/2005) Rv. 230789 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE | Tribunale di sorveglianza - Composizione - Partecipazione del magistrato che abbia già adottato un provvedimento interinale sulla misura oggetto del giudizio - Nullità - Esclusione - Ricusazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230789-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce una causa di nullità generale attinente alle condizioni di capacità del giudice (art. 178 lett. a) cod.proc. pen.), la partecipazione all'udienza camerale del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunziarsi sulla revoca, del magistrato di sorveglianza, il quale in precedenza abbia adottato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato tuttavia che, in questo caso, alla parte interessata é attribuita la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)