Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6330 del 10/03/2017 (Rv. 644381 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Regolamento di competenza d’ufficio chiesto dalla corte d’appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento di competenza d’ufficio, proposto dalla corte d’appello in sede di impugnazione, è inammissibile, perché l’istituto ha la funzione di dirimere un conflitto negativo di competenza insorto tra due giudici di primo grado e non può essere utilizzato quando, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado, il secondo giudice, dichiarato competente, si sia ritenuto effettivamente tale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)