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Sez. 1, Sentenza n. 12515 del 28/05/2009 (Rv. 608346 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Decorrenza del termine breve - Dalla lettura della pronuncia in udienza - Esclusione - Dalla notificazione della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2009-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608346-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies cod. proc. civ., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)