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Sez. U, Sentenza n. 13431 del 09/06/2006 (Rv. 590060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Dalla notificazione della sentenza impugnata - Anche per il notificante - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Produzione di copia autentica della sentenza nel giudizio di esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell'art. 326 cod. proc. civ., ma se la conoscenza della sentenza da impugnare derivi da altre circostanze, non necessariamente si verificano effetti equipollenti alla notificazione di un atto, come nel caso in cui la parte, nel corso del giudizio di esecuzione, produca copia autentica di sentenza, non notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)