Sez. L, Sentenza n. 6918 del 01/08/1996 (Rv. 498896 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Trattamenti pensionistici conseguenti - Somme non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera - Recupero da parte dell'istituto previdenziale - Disciplina - Momento della conoscenza, da parte dell'istituto previdenziale, del provvedimento di liquidazione del pro rata estero - Rilevanza - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, da più Stati per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli versati all'estero, ai fini del recupero, da parte dell'I.N.P.S., delle somme versate dallo stesso Istituto e risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera, deve distinguersi fra le somme dallo stesso corrisposte prima di venire a conoscenza del provvedimento di liquidazione del pro - rata estero e quelle corrisposte per errore, dopo aver avuto conoscenza del suddetto provvedimento; in relazione alla prima ipotesi l'I.N.P.S. ha diritto al recupero - previsto come ipotesi fisiologica dalla relativa disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153 ed al quale non è conseguentemente applicabile la normativa di cui agli artt. 2033 cod. civ., 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, la quale presuppone la sussistenza di un errore - delle somme indebitamente versate fino al 120.ò giorno successivo alla data dell'avvenuta conoscenza del provvedimento suddetto (spazio temporale sufficiente a deliberare, in applicazione analogica dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533); in relazione alla seconda ipotesi, fermo restando che incombe sull'Istituto l'onere di provare la data di avvenuta conoscenza del provvedimento estero, e tenuto conto del suddetto correttivo temporale dei 120 giorni, devono applicarsi, in base alla data del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, l'art. 80 del R.D. n. 1422 del 1924, l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, o l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)