Sez. L, Sentenza n. 11331 del 18/12/1996 (Rv. 501404 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Trattamenti pensionistici conseguenti - Erogazione della pensione estera - Somme non più dovute a seguito di tale erogazione - Riassorbimento ex art. 8 legge n. 153 del 1969 - Specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità - Configurabilità - Limiti applicativi - Possibilità per l'istituto di verificare la legittimità dell'erogazione - Somme pagate in eccedenza successivamente a tale verificabilità - Carattere patologico dell'indebito - Riassorbimento - Esclusione - Art. 52 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Necessità di accertamenti di fatto circa il carattere patologico dell'indebito - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità del suddetto carattere - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Con riguardo ai trattamenti pensionistici liquidati in virtù di convenzioni internazionali per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti da un Paese estero, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'assicurato (nella specie per integrazione al minimo) dopo il riconoscimento del trattamento pensionistico estero, disciplinata, quale indebito "fisiologico", dall'art. 8, ultimo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo la regola del riassorbimento in relazione alla liquidazione del pro - rata esteri, e quindi come ipotesi di ripetibilità, specifica ed autonoma rispetto a quelle di cui agli articoli 2033, cod. civ., 80 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto invece dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri, torna ad essere regolata (anche alla luce degli insegnamenti della sentenza 24 maggio 1996, n.166, della Corte Costituzionale) dal menzionato articolo 52 una volta decorso il termine di centoventi giorni (ex art 7 della legge n. 533 del 1973) da quando l'istituto previdenziale sia posto in grado di accertare le condizioni di fatto o di diritto che rendono non dovuta l'erogazione, postoché con il decorso di tale termine l'indebito perde l'indicato carattere "fisiologico" assumendo quello di indebito "patologico", quale effetto del negligente comportamento dell'istituto, così fuoriuscendo dalla "ratio" della norma "sub - speciale" di cui al cit. art. 8 per rientrare in quella della norma "speciale" di cui all'art. 52 della legge n. 88 del 1989 (Nell'enunziare il principio di cui sopra la S.C. ha altresì precisato che la configurabilità del cosiddetto indebito patologico presuppone l'accertamento dei relativi estremi di fatto in sede di merito, e non può costituire oggetto di deduzione per la prima volta in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)